Conservazione del nuovo catasto dei terreni - Verificazioni quinquennali gratuite

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciali di Cremona Ufficio Provinciale - Territorio

Data:

24 ottobre 2024

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Descrizione

Verifiche quinquennali gratuite del Catasto Terreni nel 2025

Nel corso del 2025, l'Agenzia delle Entrate effettuerà la verifica quinquennale per rilevare e accertare eventuali cambiamenti nella superficie, configurazione e reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n. 2153/1938). Questa verifica riguarderà i Comuni di:

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, Casteldidone, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Dovera, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Sergnano, Spino d'Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

Quando è possibile richiedere la verifica
La variazione del reddito dominicale (art. 29 del DPR n. 917/1986) può essere richiesta nei seguenti casi:

  • Sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con una di maggiore o minore reddito.
  • Diminuzione della capacità produttiva del terreno per cause naturali o di forza maggiore (frane, erosioni, malattie delle colture, ecc.) che riducono in modo significativo la resa produttiva.

Come richiedere la verifica
I proprietari interessati devono presentare la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2025. I moduli sono disponibili presso l'Ufficio o sul sito dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: Cittadini → Fabbricati e terreni → Aggiornamento dati catastali e ipotecari → Variazioni colturali.

È anche possibile utilizzare la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sul sito dell’Agenzia.

Nella denuncia vanno indicati:

  • Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente (o domicilio, se diverso dal comune).
  • Il Comune dove si trovano i terreni da verificare.
  • La causa e il tipo di cambiamento.
  • I dati catastali dei terreni interessati. Se la variazione riguarda una parte di una particella, è necessario allegare una dimostrazione grafica del frazionamento (indicativa, non necessariamente firmata da un tecnico).

L'Ufficio rilascerà sempre una ricevuta per le denunce riconosciute regolari. Non potranno essere accettate denunce per diminuzione di rendita su beni non regolarmente intestati (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Costi della verifica quinquennale
Le spese per le verifiche quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non è conforme al Regolamento o alle norme del nuovo catasto, i proprietari dovranno sostenere le spese della procedura (Art. 126 del Regolamento n. 2153/1938).

Pubblicazione dei risultati
L'Agenzia delle Entrate pubblicherà i risultati della verifica tramite apposito manifesto (Art. 10 della Legge n. 679/1969) e, in caso di variazione dei redditi, i proprietari interessati riceveranno una notifica (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000). Eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla notifica, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio (Artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992).

Esenzioni dalla denuncia
Dal 1° gennaio 2007, non è necessaria la denuncia di variazione colturale all'Ufficio Provinciale – Territorio se il corretto uso del suolo è dichiarato a un Organismo riconosciuto per l’erogazione dei contributi agricoli (Legge 24 novembre 2006, n. 286). Le informazioni rilevate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sono utilizzate annualmente per aggiornare il Catasto Terreni.

Sono esclusi da questa disciplina i cambiamenti dovuti alla costruzione di nuovi fabbricati (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998, Art. 13, comma 14 ter, del Dl n. 201/2011).

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Pagina aggiornata il 24/10/2024